Lo psicologo è il professionista che ha acquisito ed è costantemente aggiornato su conoscenze specifiche sul comportamento umano.
Mette a disposizione la sua professionalità verso chi può averne bisogno per migliorare la sua capacità di comprendere se stesso e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole ed efficace.
E’ altresì tenuto a promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. Talvolta per uscire da uno stato di disagio non basta l’aiuto e il supporto di uno psicologo, ma è necessario affrontare un lavoro psichico che porti a cambiamenti più profondi e quindi serve una psicoterapia.
No, gli psicoterapeuti sono psicologi (o medici) che hanno fatto una ulteriore e specifica formazione per fare psicoterapie presso una delle Scuole di Specializzazione riconosciute dal M.I.U.R..
Sono iscritti all’Elenco degli Psicoterapeuti nell’apposito Elenco a cura dell’Ordine degli Psicologi.
Lo psicologo è un professionista che deve sottostare ai principi del Codice Deontologico previsto dal proprio Ordine.
Per statuto, è obbligato a non ledere e non usare la professione per vantaggi personali bensì, all’opposto, di utilizzare le proprie conoscenze per promuovere il benessere psicologico delle persone. (artt. 3 e 22).
E’ inoltre tenuto a tenersi costantemente aggiornato nella propria disciplina e basare sempre e comunque il proprio operato su precisi riferimenti scientifici. (artt. 5 e 7)
La Legge prevede che il mancato rispetto del Codice Deontologico comporti un iter-disciplinare che variano dalle sanzioni sino, nei casi più gravi, all’interdizione (temporanea o permanente) dall’esercizio della professione
L’utente che si ritiene oggetto di comportamenti lesivi o scorretti può presentare una segnalazione a tutela dei propri diritti all’Ordine di appartenenza dello psicologo.
A tutela dei cittadini che si rivolgono ai professionisti, elenchiamo alcuni indicazioni generali per un corretto rapporto professionale.
Ogni professionista è tenuto a:
Ogni Psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale: è assolutamente vietato divulgare notizie, fatti o informazioni apprese dal cliente/paziente nel rapporto professionale ed è vietato anche informare terzi circa le le prestazioni professionali effettuate o programmate. (art. 11 C.D.).
Tutte le informazioni quindi non potranno essere divulgate a terzi, nemmeno parenti o familiare del paziente. Lo Psicologo/Psicoterapeuta ha inoltre il dovere di informare, sin dalla fase iniziale del rapporto professionale, il cliente/paziente di questo suo obbligo al segreto. (art. 24 C.D.).
Le aree di attività dello psicologo in Italia, possono essere suddivise nelle seguenti aree: